Brevetti in campo di materiali biologici e procedimenti microbiologici

Sintesi della Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 (pubblicata in G. U. C.E. serie L 213 del 30 luglio 1998)

Definizioni:

  • materiali biologici quelli contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
  • "procedimento microbiologico", qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.
  • Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione..

Sono brevettabili:

  • le invenzioni nuove che comportino un attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.
  • Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.
  • Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l’ eseguibilità tecnica dell’invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale.
  • invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.
  • Un elemento isolato dal corpo umano, odiversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.
  • L’applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev’essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

Non sono brevettabili:

  • le varietà vegetali e le razze animali,
  • b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali.
  • Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di unodei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, nonpossono costituire invenzioni brevettabili.
  • i procedimenti di donazione di esseri umani;
  • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
  • le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
  • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.
  • le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume

Nuove varietà vegetali

Definizioni

Si intende per varieta' un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente omeno alle condizioni previste per il conferimento del diritto dicostitutore puo' essere:

  •  
    • definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
    • distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
    • considerato come un'entità rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.

Tipo di protezione

La protezione è conferita mediante una "privativa UPOV" e non più mediante un "brevetto di invenzione" per nuova varietà vegetale.La tutela può essere richiesta solo per l’Italia o per tutta la UE.

La Convenzione internazionale UPOV

L'UPOV è una organizzazione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata nel 1961 in occasione della Convenzione Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante.Scopo dell'UPOV è quello di promuovere un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali ed assicurare che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un diritto di proprietà intellettuale. Inoltre assiste i paesi membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale. Attualmente (luglio 2003) aderiscono all'UPOV 53 paesi, fra cui anche l’Italia.

Per essere idonee alla protezione, le varietà devono rispondere a requisiti di: novità e distinguibilità dalle varietà già esistenti, uniformità e stabilità.

I costitutori vegetali (breeders) che operano in Italia hanno due possibilità alternative per tutelare le proprie novità vegetali:

  • tutela solo per l'Italia, con la protezione nazionale per le nuove varietà vegetali, attraverso il Decreto Legislativo 3 novembre 1998, n. 455;
  • tutela per tutto il territorio della Comunità Europea, con il regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali (Reg. (CE) 2100/94).

La tutela nazionale

Un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio italiano può essere chiesto ed ottenuto in base al Dlg. 3 novembre 1998, n. 455. La tutela nazionale si ispira alle norme della Convenzione UPOV, di cui l'Italia è membro dal 1977. Le domande di protezione debbono essere presentate all’Ufficio italiano marchi e brevetti del Ministero dell’industria. I controlli tecnici necessari per accertare che sussistono i requisiti di novità, stabilità ed omogeneità sono invece di competenza del Servizio “varietà vegetali e sementi” del Ministero delle politiche agricole. La durata della protezione è di 20 anni.

La privativa comunitaria

Con il regolamento (CE) n. 2100/94, l’Unione Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali che si ispira alla Convenzione UPOV. E’ un regime specifico, valido su tutto il territorio della Comunità Europea: con una sola domanda, il costitutore ottiene la tutela e diventa titolare di un unico diritto di proprietà intellettuale valido in tutto il territorio europeo. La durata della protezione è di 25 anni, elevata a 30 anni per le specie viticole, arboree e per la patata.

L’attuazione e l’applicazione del regime di protezione comunitaria sono di pertinenza dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), che ha sede ad Angers, in Francia. Per ottenere lo stesso livello di tutela in tutti gli stati membri è sufficiente presentare una sola domanda al CPVO

La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali non può essere però cumulata con una privativa nazionale o con un brevetto. Qualora la privativa comunitaria venga accordata dopo la concessione di una privativa nazionale o di un brevetto, l'effetto della privativa nazionale o del brevetto è sospeso per la durata della tutela comunitaria. La procedura di concessione di una privativa implica la realizzazione di un esame tecnico in merito alla distinzione, all'omogeneità e alla stabilità (DHS) della varietà in questione, da parte di stazioni sperimentali specializzate. Per evitare un'inutile ripetizione degli esami, il CPVO può utilizzare i risultati di esami DHS effettuati in precedenza, da parte dei competenti uffici degli stati membri.

Il seme aziendale

Con l'ultima revisione nel 1991 della Convenzione UPOV, è stata introdotta la facoltà, per i paesi aderenti di riconoscere il cosiddetto "privilegio dell'agricoltore", che in precedenza non era previsto nella Convenzione. Anche il regolamento 2100/94 ha riconosciuto questo "privilegio", solo per determinate specie (frumenti, riso, patata, colza, ecc.). Tuttavia, gli agricoltori che si avvalgono del cosiddetto "privilegio", cioè reimpiegano seme aziendale di varietà tutelate, sono comunque tenuti a pagare al costitutore una equa remunerazione, comunque inferiore all'importo di norma richiesto. Da questo obbligo sono esclusi gli agricoltori che non coltivano cereali su una superficie maggiore di quella necessaria per produrre 92 tonn. di cereali.


Il testo in formato .pdf di questo documento ed altri documenti utili può essere scaricato dal seguente sito: www.bioinnovit.com/download.htm



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