Un piano di rientro dei cervelli nella manovra economica finanziaria

Bologna, 31 Maggio - Il Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica." stabilisce benefici fiscali per i ricercatori che rientrano dall'estero dopo due anni di comprovata attività all'estero, e i relativi emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'IRAP. Questa misura potrebbe indurre numerose aziende ad assumere ricercatori attualmente residenti all'estero ed va verso quanto richiesto da molto tempo da AIR . 

 

Art.44 

1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
 attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

 

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