Enti di ricerca: il Governo programma un taglio dell'80% del turnover

Bologna, 31 Maggio 2010 - Pare che il Governo non abbia ancora compreso che nei momenti di crisi piu' che mai l'investimento di risorse in ricerca è l'unica via per garantire la competitività e l'integrità della filiera economico-produttiva.

Il mancato turnover dell'80% delle risorse umane in tre anni causerà un perdita di posti di lavoro a tempo indeterminato stimabile intorno alle 1500 unità, con l'unico risultato di sprecare capitale umano duramente formatosi e di precarizzare la ricerca mediante il ricorso a forme contrattuali precarie per un tempo piu' lungo. Rispetto ai numeri del pubblico impiego, le cifre della ricerca sono marginali e un taglio di questo tipo può solo creare danni a breve e medio termine senza apportare alcun beneficio alle finanze pubbliche.

 

Il Decreto del 31 Maggio 2008 infatti trasforma questo comma dell'articolo 66 della Legge 133 6 Agosto 2008 nel modo seguente.

 

VECCHIO TESTO L133/2008 "14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente. "

 

NUOVO TESTO SECONDO IL DL 78/2010. "Per il l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell' 80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."



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