Roma, 31 Dicembre 2010 - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napoiltano ha promulgato la legge "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", indirizzando contestualmente la seguente lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri:
"Promulgo la legge, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, non avendo
ravvisato nel testo motivi evidenti e gravi per chiedere una nuova
deliberazione alle Camere, correttiva della legge approvata a
conclusione di un lungo e faticoso iter parlamentare.
L'attuazione della legge è del resto demandata a un elevato numero di
provvedimenti, a mezzo di delega legislativa, di regolamenti governativi
e di decreti ministeriali; quel che sta per avviarsi è dunque un
processo di riforma, nel corso del quale saranno concretamente definiti
gli indirizzi indicati nel testo legislativo e potranno essere anche
affrontate talune criticità, riscontrabili in particolare negli articoli
4, 23 e 26.
Per quel che riguarda l'articolo 6, concernente il titolo di professore
aggregato - pur non lasciando la norma, da un punto di vista
sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del
legislatore - si attende che ai fini di un auspicabile migliore
coordinamento formale, il governo adempia senza indugio all'impegno
assunto dal Ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato,
eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell'articolo.
Per quanto concerne l'art. 4 relativo alla concessione di borse di
studio agli studenti, appare non pienamente coerente con il criterio del
merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio
dell'appartenenza territoriale. Inoltre l'art. 23, nel disciplinare i
contratti per attività di insegnamento, appare di dubbia ragionevolezza
nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al
reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e
professionale. Infine è opportuno che l'art. 26, nel prevedere
l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2
del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al
consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale.
Al di là del possibile superamento - nel corso del processo di
attuazione della legge - delle criticità relative agli articoli
menzionati, resta importante l'iniziativa che spetta al governo in
esecuzione degli ordini del giorno Valditara e altri G 28.100, Rusconi
ed altri G24.301, accolti nella seduta del 21 dicembre in Senato,
contenenti precise indicazioni anche integrative - sul piano dei
contenuti e delle risorse - delle scelte compiute con la legge
successivamente approvata dall'Assemblea.
Auspico infine che su tutti gli impegni assunti con l'accoglimento degli
ordini del giorno e sugli sviluppi della complessa fase attuativa del
provvedimento, il governo ricerchi un costruttivo confronto con tutte le
parti interessate"